Strumenti vigenti
 

Strumenti vigenti per il bilancio idrico

In questa sezione sono presentati alcuni strumenti normativi vigenti e sono disponibili i testi di riferimento o i rimandi a parti significative presenti in altri strumenti normativi.

Bilancio idrico per il sottobacino dell’Adda sopralacuale - Valtellina
La legge 102/1990 prescrive che “fino all’approvazione del piano di bacino del Po, nei territori di cui all’art. 1, limitatamente alla Valtellina, non possono essere rilasciate nuove concessioni di grandi derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica”.
Il dettato della legge dà conto di una condizione di rilevante criticità nel sottobacino dell’Adda sopralacuale (Valtellina), connessa allo sfruttamento particolarmente intensivo della risorsa idrica superficiale.
Lo sfruttamento delle acque correnti superficiali per la produzione di energia elettrica, tramite derivazioni ad acqua fluente o con serbatoi di regolazione, è in molti tratti pressoché integrale, produce squilibri rilevanti, con compromissione del regime idrologico, e ha condotto a una artificializzazione elevata del regime dei deflussi. Il sistema di utilizzazione si è sviluppato in assenza di pianificazione e ha raggiunto intensità e diffusione tali da essere conflittuali con gli altri usi della risorsa e con le esigenze di conservazione delle caratteristiche naturali dei corpi idrici.
Lo sfruttamento idroelettrico in Valtellina risulta assolutamente prevalente rispetto al totale degli usi; a fronte di un uso complessivo totale medio attuale corrispondente a circa 260 m3/s di portata media continua derivata da acque superficiali, la quota destinata alla produzione idroelettrica rappresenta circa il 98%. La produzione annuale di energia idroelettrica in provincia di Sondrio rappresenta il 12% circa della produzione idroelettrica nazionale e il 49% circa di quella dell’intera regione Lombardia.
In relazione alla particolare criticità dell’area indicata e alla conseguente esigenza di porre i presupposti di pianificazione necessari a garantire “la razionale utilizzazione delle risorse superficiali e profonde” (art. 3, legge 183/89), rimuovendo il divieto provvisorio contenuto nella legge 102/90 sopra citata, i contenuti del presente Piano stralcio sono stati estesi, per la sola Valtellina, al tema dell’uso della risorsa idrica.
Il Piano stralcio affronta gli aspetti connessi all’uso della risorsa idrica sulla base della formulazione del bilancio idrico, inteso come strumento di valutazione della disponibilità reale della risorsa in funzione sia dei prelievi (potabile, agricolo, industriale, per la produzione di energia), che degli usi in situ (navigazione interna), che delle esigenze di mantenimento degli equilibri naturali del sistema idrico e di rinnovabilità della risorsa (vita acquatica, aspetti naturalistici).

Bilancio idrico per il sottobacino dell'Adda Sopralacuale


Regolazione delle portate in alveo
Come previsto dalla normativa (decreto legislativo n. 152/1999), le Autorità di bacino di rilievo nazionale definiscono gli obiettivi su scala di bacino a cui devono attenersi i Piani regionali di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi.
L’Autorità di bacino del fiume Po ha quindi provveduto, tra l’altro, a definire, in via preliminare con la Deliberazione n. 7/2002 (allegato B: “Criteri di regolazione delle portate in alveo”) e in via definitiva con la Deliberazione n. 7/2004, obiettivi a scala di bacino relativi alle portate di magra dei corsi d’acqua attraverso una regola di calcolo del deflusso minimo vitale negli alvei e le relative modalità di applicazione.
Tale definizione consente altresì all’Autorità di bacino del fiume Po di adempiere alle disposizioni dell’art.3, comma 1, lettera i) della legge 183/89 e all’art.3 comma 3 della legge 36/94.
La determinazione della regola si è basata sullo studio di 10 bacini campione, scelti con criteri di rappresentatività delle diverse situazioni idrografiche ed ecologiche del bacino del Po, alle quali sono stati applicati metodi di calcolo sia teorici che sperimentali.
Lo studio in questione è denominato PS 2.5 “Azioni per al predisposizione di una normativa riguardante il minimo deflusso vitale negli alvei

Allegato B alla Deliberazione 7/2004 del 03/03/2004 “Adozione degli obiettivi e delle priorità d’intervento ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche e integrazioni".