2001/04/26-n.21
IL COMITATO ISTITUZIONALE
VISTO:
- la legge 18 maggio 1989, n.183, recante Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, lart.17 della suddetta legge, relativo a valore, finalità e contenuti del piano di bacino;
- il DPCM 10 agosto 1989, recante Costituzione dellautorità di bacino del fiume Po;
- il DPCM 24 luglio 1998, recante Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, recante Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali;
- in particolare, lart.20 del suddetto decreto legislativo, recante Compiti di programmazione dellente Provincia;
RICHIAMATE:
- la propria deliberazione n.26 dell11 dicembre 1997, con cui questo Comitato ha adottato il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali
- la propria deliberazione n.18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il Piano stralcio per lAssetto Idrogeologico;
PREMESSO CHE:
- il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dellart.14 della legge 18 maggio 1989, n.183;
- con DPCM 10 agosto 1989 è stata costituita lAutorità di bacino del fiume Po;
- lart.17 della citata legge 18 maggio 1989, n.183 come modificato dallart.12 del Decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493 prevede, al comma 6ter, che i piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
- con DPCM 24 luglio 1998 è stato approvato il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (di seguito brevemente definito PSFF), il quale ha delimitato e normato le fasce fluviali relative ai corsi dacqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dallasta del Po fino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati;
- con propria deliberazione n.18 del 26 aprile 2001, il medesimo Comitato ha adottato, ai sensi dellart.18 della legge 183/1989, il Piano Stralcio per lAssetto Idrogeologico (di seguito brevemente denominato PAI);
- lart.20, comma 2 del Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, prevede che la provincia predispone e adotta il piano Territoriale di coordinamento, che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e in particolare indica le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
- il successivo comma 6 del medesimo Testo unico dispone che gli enti e le amministrazioni pubbliche, nellesercizio delle rispettive competenze, si conformino ai piani territoriali di coordinamento delle province;
CONSIDERATO CHE:
- il PAI contiene, tra laltro, modifiche ed integrazioni alle disposizioni del PSFF destinate, in caso di incompatibilità, a prevalere su queste ultime;
- alla presente data è in corso di elaborazione il Piano Territoriale di Coordinamento predisposto dalla provincia di Parma, il quale, tra laltro, delimita le fasce fluviali dei Torrenti Parma, Baganza, Taro e Ceno per i tratti non delimitati nel PAI;
- nella attesa dellapprovazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Parma, sussiste la necessità di applicare alle fasce fluviali di cui al punto precedente le misure di salvaguardia di cui allart.17, comma 6bis della legge 183/1989, allo scopo di garantire una sostanziale omogeneità rispetto ai territori già coperti dalla pianificazione di bacino per quanto concerne sia la disciplina delluso del suolo che il governo delle aree perifluviali;
ACQUISITI
- gli elaborati cartografici contenenti lindividuazione delle fasce di pertinenza fluviale dei Torrenti Parma, Baganza, Taro e Ceno relativamente ai tratti non coperti dai Piani dellAutorità di Bacino;
- il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico, con riferimento alloggetto della presente deliberazione, nella seduta del 19 aprile 2001;
RITENUTO
di accogliere il parere espresso dal Comitato Tecnico e pertanto di farlo proprio
per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale
DELIBERA
ART.1
Fino all'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Parma e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, si applicano ai tratti, non delimitati dal PAI, dei Torrenti Parma, Baganza, Taro e Ceno di cui agli elaborati cartografici allegati alla presente deliberazione, della quale sono parte integrante e costitutiva, le misure temporanee di salvaguardia di cui allart.17, comma 6bis della legge 183/1989 con il contenuto di cui alle prescrizioni dei seguenti articoli delle Norme di attuazione del PAI: art.1, comma 6; art.29, comma 2, lettere a) e b); art.30, comma 2; art.32, commi 3 e4; art.38; art.38bis; art.39, commi 1,2,3,4,5,6; art.41.
ART.2
Fermi i poteri del Ministro dei Lavori Pubblici di cui allart.17, comma 6bis della legge 183/1989, dalla data di adozione della presente deliberazione le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui allarticolo precedente.
Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati o per i quali sia stata previamente presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dellart.4, comma 7 del decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493 e successive modifiche ed integrazioni, sempre che i relativi lavori siano stati iniziati precedentemente alla data di comunicazione di cui al primo comma e purché gli stessi vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. In ogni caso, al titolare della concessione dovrà essere tempestivamente notificata la condizione di pericolosità rilevata.
ART.3
Copia della presente deliberazione, con l'elenco dei Comuni interessati dalle misure temporanee di salvaguardia, è pubblicata, entro trenta giorni dal suo ricevimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.
ART.4
La Regione provvederà, entro trenta giorni decorrenti dal ricevimento della presente deliberazione, alla trasmissione di copia della stessa ai Sindaci dei Comuni interessati i quali a loro volta sono tenuti a pubblicare gli elaborati riguardanti il territorio comunale mediante affissione degli stessi all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
Dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio entrano in vigore, per ogni ambito comunale, le misure di salvaguardia di cui all'art.1.
I Sindaci dei Comuni interessati sono altresì tenuti a trasmettere alla Regione la certificazione relativa all'avvenuta pubblicazione.
Il Segretario Generale
(Prof. Roberto Passino)
Il Presidente
(On.le Dott. Valerio Calzolaio)




