2003/02/25-n.03

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO:

-         la legge 18 maggio 1989, n.183, recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modifiche ed integrazioni;

-         in particolare, l’art.17 della suddetta legge, relativo a “valore, finalità e contenuti del piano di bacino”;

-         il DPCM 10 agosto 1989, recante “Costituzione dell’autorità di bacino del fiume Po”;

-         il Decreto legge 11 giugno 1998, n.180, recante “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n.267, e successive modifiche ed integrazioni;

-         in particolare, l’art.1 della suddetta normativa, relativo a “Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio”;

-         Il DPCM 24 luglio 1998, recante “Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali”;

-         il Decreto legge 12 ottobre 2000, n.279, recante “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n.365;

-         in particolare, l’art.1, comma 1bis della suddetta normativa, relativo a “Procedura per l’adozione dei progetti di piani stralcio”;

-         il DPCM 24 maggio 2001, recante “Approvazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po”.

RICHIAMATE:


-         la propria deliberazione n.19 del 9 novembre 1995, con cui questo Comitato ha approvato il “Programma di redazione del Piano di bacino del Po per stralci relativi a settori funzionali”;

-         la propria deliberazione n.26 dell’11 dicembre 1997, con cui questo Comitato ha adottato il “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n.19 del 9 novembre 1995”;

-         la propria deliberazione n.1 dell’11 maggio 1999, con cui questo Comitato ha adottato il “Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico”;

-         la propria deliberazione n.14 del 26 ottobre 1999, con cui questo Comitato ha adottato il “Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e adozione delle misure di salvaguardia per le aree perimetrate”;

-         la propria deliberazione n.1 del 16 marzo 2000, con cui questo Comitato ha adottato il “Programma di interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 1998 – 2001 e aggiornamento dello schema previsionale e programmatico di cui all’art.31 della legge n.183/1989”;

-         l’Ordinanza 1° marzo 2001, n.3110 del Ministro per l’Interno (Delegato per il coordinamento della protezione civile);

-         in particolare, l’art.1 della suddetta ordinanza;

-         la propria deliberazione n.18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI)”;

-         la propria deliberazione n.22 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha disposto l’aggiudicazione dell’incarico concernente lo “Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali e artificiali all’interno dell’ambito idrografico di pianura Lambro - Olona”.

PREMESSO CHE:


-         il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dell’art.14 della legge 18 maggio 1989, n.183;

-         con DPCM 10 agosto 1989 è stata costituita l’Autorità di bacino del fiume Po;

-         l’art.17 della citata legge 18 maggio 1989, n.183 – come modificato dall’art.12 del decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493 – prevede, al comma 6ter, che i piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo al considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

-         in attuazione del menzionato art.17, comma 6ter della legge 183/1989, questo Comitato, con propria deliberazione n.19 del 9 novembre 1995, ha approvato un programma di redazione del piano di bacino del fiume Po per stralci relativi a settori funzionali individuando, tra l’altro, l’esigenza di adottare il piano stralcio relativo all’assetto idrogeologico, in relazione allo stato di avanzamento delle analisi propedeutiche alla redazione del piano di bacino ed alle priorità connesse alla necessità di difesa del suolo, determinatesi anche in conseguenza ai gravi eventi alluvionali degli ultimi anni;

-         con DPCM 24 luglio 1998 è stato approvato il “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali” (di seguito PSFF), il quale ha delimitato e normato le fasce fluviali relative ai corsi d’acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall’asta del Po fino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati;

-         l’art.1, comma 1 del Decreto legge 11 giugno 1998, n.180, convertito in legge 3 agosto 1998, n.267 dispone che le Autorità di bacino di rilievo nazionale adottino Piani Stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6ter dell’art.17 della legge 18 maggio 1989, n.183 e successive modificazioni, che contengano in particolare l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;

-         con deliberazione n.1 dell’11 maggio 1999, il medesimo Comitato ha adottato, ai sensi dell’art.18 comma 1 della legge 183/1989, il Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (di seguito brevemente denominato Progetto di PAI). L’ambito territoriale di riferimento di tale Progetto di Piano è costituito dall’intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all’incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta;

-         il Progetto di PAI ha, tra l’altro, previsto l’estensione della delimitazione delle Fasce fluviali di cui al citato PSFF ai corsi d’acqua della restante parte del bacino del fiume Po, e altresì l’applicazione ad essi della relativa normazione, con le ulteriori integrazioni normative contenute nell’elaborato 7 (Norme Tecniche di Attuazione). Tra i corsi d’acqua interessati da tale estensione delle Fasce fluviali figura anche il fiume Lambro;

-         con propria Deliberazione n.18 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha infine adottato il “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (di seguito brevemente definito PAI) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell’art.17, comma 6ter della citata legge 183/1989, come modificato dall’art.12 del Decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493;

-         il PAI è stato approvato, ai sensi dell’art.4, comma 1 della legge 183/1989, con DPCM 24 maggio 2001;

-         per effetto dell’approvazione del PAI, la delimitazione delle Fasce fluviali di cui al citato PSFF è stata estesa ai corsi d’acqua della parte del bacino del fiume Po non precedentemente interessata dal PSFF medesimo, unitamente alle relative Norme Tecniche di Attuazione di cui all’elaborato 7. Il PAI approvato ha pertanto assunto, in tal modo, i caratteri ed i contenuti di “secondo Piano stralcio per le Fasce Fluviali, applicando altresì la relativa normazione con le ulteriori integrazioni normative contenute nell’elaborato 7 (Norme Tecniche di Attuazione);

-         tra i corsi d’acqua interessati dall’estensione delle Fasce fluviali di cui al punto precedente figura anche il sottobacino del fiume Lambro, come risulta dall’Allegato 1 al Titolo II delle norme Tecniche di Attuazione del PAI (Corsi d’acqua oggetto di delimitazione delle fasce fluviali) e dalla relativa cartografia di Piano;

CONSIDERATO CHE:

-         il PAI persegue l’obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;

-         con deliberazione n.1 del 16 marzo 2000, il Comitato Istituzionale ha adottato il “Programma di interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 1998 – 2001 e aggiornamento dello schema previsionale e programmatico di cui all’art.31 della legge n.183/1989”; con tale provvedimento sono state autorizzate, tra l’altro, le attività finalizzate alla redazione del Piano di bacino nonché all’approfondimento e aggiornamento degli stralci di Piano già approvati;

-         tra le attività di cui al punto precedente rientra anche la definizione delle proposte progettuali relative agli interventi da realizzarsi nell’ambito dell’asta fluviale dei corsi d’acqua del bacino; di conseguenza, con la citata deliberazione n.1/2000, il Comitato istituzionale, allo scopo di definire le suddette proposte progettuali, ha individuato, nell’ambito degli studi da finanziare per la realizzazione del Piano di bacino, la redazione di progetti integrati a scala di sottobacino – studi di fattibilità;

-         nell’ambito dei progetti integrati richiamati al punto precedente, sulla base di un’analisi del quadro complessivo delle criticità presenti nel bacino il Comitato Istituzionale, con voto unanime espresso nel corso della seduta del 31 gennaio 2001, ha disposto di avviare in via prioritaria uno studio di fattibilità relativamente all’ambito idrografico compreso tra i fiumi Lambro ed Olona;

-         in data 1° marzo 2001, a seguito dell’evento alluvionale che ha colpito vasti territori del bacino padano nell’autunno dell’anno 2000, è stata emanata l’Ordinanza n.3110 del Ministero dell’Interno (Delegato per il coordinamento della protezione civile), la quale, all’art.1, comma 9, dispone che “per conseguire una rapida ed efficace opera di riduzione del rischio idraulico ed al fine di accelerare il superamento delle condizioni di maggiore criticità nei bacini di rilievo nazionale interessati dagli eventi alluvionali dell’autunno 2000 per i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge n.225/1992, le Autorità di bacino interessate possono procedere avvalendosi delle deroghe di cui all’art.2, comma 5, dell’ordinanza n.3090/2000”;

-         la suddetta deroga comporta, in particolare, l’autorizzazione a derogare alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157 relativamente ai limiti imposti alle Pubbliche Amministrazioni per il ricorso alla procedura della trattativa privata per l’affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi( artt.6 ss.);

-         in base a quanto disposto dalle suddette Ordinanze di Protezione Civile, a seguito dello svolgimento di apposita trattativa privata, con propria Deliberazione n.22 del 26 aprile 2001 il Comitato Istituzionale ha infine disposto l’aggiudicazione dello “Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali e artificiali all’interno dell’ambito idrografico di pianura Lambro - Olona”;

-         nel novembre 2002, durante lo svolgimento delle attività di studio, si è verificato un ulteriore evento alluvionale che ha gravemente colpito il sottobacino del fiume Lambro, provocando allagamenti nei territori della maggior parte dei Comuni situati lungo l’asta di tale corso d’acqua;

-         con riguardo al suddetto sottobacino si è pertanto manifestata, a seguito del suddetto evento alluvionale, la necessità di procedere ad un aggiornamento dell’assetto di progetto del corso d’acqua definito tramite le fasce fluviali. Tale aggiornamento deve implicare, in modo particolare, la previsione di opere strategiche a tutela dei principali centri abitati presenti lungo l’asta fluviale;

-         in considerazione delle esigenze evidenziate ai punti precedenti, l’Autorità di bacino, sulla base dei risultati finora acquisiti nel corso delle attività di redazione dello Studio di fattibilità sopra menzionato, ha pertanto provveduto all’elaborazione dell’allegato Progetto variante al PAI, relativo alle fasce fluviali stabilite dal PAI per il sottobacino del fiume Lambro nel tratto dal Lago di Pusiano alla confluenza con il Deviatore Redefossi;

ACQUISITO


-         il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta dell’11 febbraio 2003;

RITENUTO


di procedere all’adozione dell’allegato Progetto di Variante al Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico;

per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale

DELIBERA

ART.1
E’ adottato, ai sensi del combinato disposto degli artt.18, comma 1 e 17, comma 6ter della legge 18 maggio 1989, il “Progetto di Variante al Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con DPCM 24 maggio 2001 –Fasce Fluviali del Fiume Lambro nel tratto dal Lago di Pusiano alla confluenza con il Deviatore Redefossi” (di seguito brevemente denominato Progetto di Variante), il quale è allegato alla presente Deliberazione come parte integrante della medesima (Allegato n.1)

ART.2

Il presente Progetto di Variante è costituito dai seguenti elaborati:

1.      Cartografia di delimitazione delle fasce fluviali (n.11 tavole);

2.      Relazione tecnica.

ART.3

Entro 15 giorni, decorrenti all’adozione della presente Deliberazione, l’Autorità di bacino provvede a trasmettere alla Regione Lombardia e alle Province territorialmente interessate dal Progetto di Variante copia autentica della Deliberazione medesima, unitamente agli elaborati che costituiscono il suddetto Progetto.

Il Progetto di Variante e la relativa documentazione sono depositati presso l’Autorità di bacino, nonché presso le sedi della Regione Lombardia e delle Province territorialmente interessate e saranno ivi disponibili per la presa di visione e per la consultazione da parte di chiunque sia interessato.

La Regione Lombardia è altresì tenuta a disporre la trasmissione della suddetta documentazione presso i Comuni territorialmente interessati di cui all’apposito elenco, allegato alla presente Deliberazione come parte integrante e costitutiva della stessa (Allegato n°.2), al fine di consentire il deposito e la consultazione di cui al comma precedente anche presso i Comuni medesimi.

ART.4

Entro 15 giorni, decorrenti da quello successivo alla scadenza del termine di cui al primo comma dell’articolo precedente, la Regione Lombardia provvede alla pubblicazione sul proprio Bollettino Ufficiale di un apposito avviso recante la notizia dell’adozione del Progetto di Modifica e, contestualmente, l’indicazione di tutti i luoghi presso i quali gli interessati possono prendere visione e consultare la documentazione, nonché le modalità di consultazione ed il termine perentorio di cui al successivo articolo 5.

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto avviso sul Bollettino Ufficiale, la Regione provvede a trasmettere all’Autorità di bacino comunicazione della data e del numero del Bollettino su cui la pubblicazione stessa è stata effettuata.

ART.5
E’ compito della Regione Lombardia stabilire un termine perentorio per la scadenza finale del periodo di consultazione del Progetto di Variante da parte degli interessati.

Tale termine, decorrente in ogni caso dal giorno successivo alla data di pubblicazione della notizia dell’adozione del Progetto medesimo sulla Gazzetta Ufficiale, non può comunque essere inferiore a 45 giorni consecutivi né superiore a 6 mesi consecutivi da tale data. Il suddetto termine deve essere espressamente indicato nell’avviso di cui all’art.4.

Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 del medesimo articolo 4, l’Autorità di bacino provvede a trasmettere alla Gazzetta Ufficiale la notizia dell’adozione della presente Deliberazione, contenente anche il termine finale del periodo di consultazione del Progetto di Variante e della relativa documentazione, ai fini della pubblicazione della stessa ai sensi dell’art.18, comma 3 della legge n.183/1989.

ART.6
Presso ogni sede di consultazione del Progetto di Variante è predisposto un registro sul quale devono essere annotate le richieste di visione e di copia degli atti.

Il Progetto di Variante e la relativa documentazione sono disponibili per la consultazione fino al termine perentorio stabilito dalla Regione Lombardia ai sensi dell’art.5. Fino a tale data, inoltre, i soggetti interessati possono annotare le loro osservazioni direttamente sul registro di cui al comma 1 del presente articolo.

Le osservazioni sul Progetto di Variante possono anche essere inoltrate alla Regione territorialmente competente entro il termine di 45 giorni, decorrenti da quello successivo alla scadenza del periodo di consultazione.

In ogni caso, non possono essere prese in considerazione osservazioni annotate o inoltrate dopo la scadenza dei termini suddetti.

ART.7
Ai fini della definitiva adozione ed attuazione della Variante al PAI e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, la Regione Lombardia convoca una Conferenza Programmatica, articolata per sezioni provinciali o per altro ambito territoriale definito dalla stessa deliberazione di convocazione della conferenza.

Alla Conferenza partecipano le Provincie ed i Comuni interessati, unitamente alla Regione Lombardia e ad un rappresentante dell’Autorità di bacino del fiume Po.

La Regione provvede a convocare la Conferenza Programmatica con apposita deliberazione, nella quale devono essere definiti l’ambito territoriale in cui la stessa è articolata e la data di prima convocazione. La prima riunione della conferenza deve comunque tenersi entro il termine di 45 giorni, decorrenti da quello successivo alla scadenza del periodo di consultazione di cui all’articolo precedente. Nel corso della prima riunione, le Amministrazioni partecipanti stabiliscono il termine entro cui pervenire all’espressione del parere di cui al comma successivo.

La Conferenza esprime, con atto formale, un parere sul Progetto di Variante che tiene luogo di quello che deve essere formulato dalla Regione ai sensi dell’articolo 18, comma 9 della legge 18 maggio 1989, n.183. A tal fine, nell’ambito della conferenza possono essere esaminate anche le osservazioni pervenute ai sensi degli articoli precedenti, salva comunque l’espressione del distinto parere su di esse, di competenza della Regione Lombardia.

ART.8
Entro 15 giorni dalla conclusione della Conferenza Programmatica di cui all’articolo precedente la Regione Lombardia si esprime sulle osservazioni di cui all’articolo 6, formulando, con atto formale, apposito parere.

Entro 10 giorni dall’adozione dell’atto contenente il parere di cui al comma precedente, la Regione trasmette all’Autorità di bacino l’atto medesimo, unitamente alle osservazioni di cui allo stesso articolo 6 ed al parere della Conferenza Programmatica di cui all’articolo 7.

Il Comitato istituzionale, tenuto conto delle suddette osservazioni e dei pareri espressi dalla Regione e dalla Conferenza Programmatica, adotta la Variante al PAI di cui all’articolo 1.

Il Segretario Generale                Il Presidente
(Dott. Michele Presbitero)     (On. Altero Matteoli)