2003/02/25-n.06

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO:

-         la legge 18 maggio 1989, n.183, recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modifiche ed integrazioni;

-         il DPCM 24 maggio 2001, recante “Approvazione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po”;

RICHIAMATA:


-         la propria Deliberazione n.18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po”;

-         in particolare, l’art.6 della suddetta Deliberazione;

PREMESSO CHE:


-         con propria Deliberazione n.18 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha adottato il “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (di seguito brevemente definito PAI) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell’art.17, comma 6ter della citata legge 183/1989, come modificato dall’art.12 del Decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493;

-         l’art.6 della suddetta Deliberazione C.I. n.18/2001 prevede una procedura transitoria per l’aggiornamento di aree in dissesto di cui all’elaborato n.2 del PAI (“Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo”);

-         tale procedura comporta, in particolare, la trasmissione all’Autorità di bacino, da parte delle Regioni territorialmente interessate, di proposte di aggiornamento risultanti dalle varianti di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano, adottate dai Comuni ai sensi dell’art.18 delle Norme Tecniche di Attuazione (di seguito NTA) del PAI medesimo;

-         il termine finale previsto dal suddetto articolo 6 per la presentazione delle suddette proposte è di diciotto mesi, decorrenti dall’entrata in vigore del PAI;

CONSIDERATO CHE:

-         i Comuni di cui all’Allegato A alla presente Deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa, hanno completato l’iter procedurale previsto dal suddetto articolo 6;

-         nelle sedute del Comitato tecnico tenutesi in data 11 e 20 febbraio 2003, peraltro, alcune Regioni hanno osservato che buona parte dei Comuni interessati dal disposto del suddetto articolo 6, per motivi connessi alle difficoltà tecnico – procedurali necessarie per attuare le verifiche di compatibilità delle previsioni dei propri strumenti urbanistici al quadro del dissesto definito dal PAI, pur avendo avviato le procedure di verifica, non sono ancora stati in grado di completarle entro i termini di cui al medesimo articolo 6;

-         sussiste altresì l’opportunità di precisare con maggior chiarezza il termine (attualmente stabilito dal comma 4 del più volte citato articolo 6) entro il quale le Amministrazioni Comunali, qualora non abbiano ancora provveduto all’adozione delle varianti di adeguamento ai sensi dell’articolo 18 delle NTA del PAI, siano in ogni caso tenute a conformarsi alle prescrizioni di cui all’articolo 9 delle NTA medesime;

-         in conseguenza di quanto considerato al punto precedente, risulta oltremodo necessario posticipare il termine previsto dall’articolo 16 della medesima deliberazione n.18/2001 per la redazione del testo aggiornato ed unificato di tutte le disposizioni normative e della cartografia di riferimento, in modo da tenere conto degli aggiornamenti conseguenti alle proposte regionali di cui all’articolo 6;


ACQUISITO


-         il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 20 febbraio 2003;

RITENUTO


-         pertanto, necessario procedere ad una nuova formulazione dell’articolo 6 la quale tenga conto, in modo particolare, dell’esigenza di rideterminare e meglio specificare i termini di cui all’articolo medesimo

per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale

DELIBERA

ART.1
L’art.6 della Deliberazione n.18 del 26 aprile 2001 di questo Comitato Istituzionale è sostituito dal seguente:

“Per le aree in dissesto non rientranti tra quelle di cui al precedente articolo 4 le Regioni, entro il 31 dicembre 2003, trasmettono all’Autorità di bacino eventuali proposte di aggiornamento dell’elaborato n.2 del PAI (“Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo”), risultanti dalle varianti di adeguamento adottate dai Comuni ai sensi dell’art.18, commi 2 e 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI medesimo.

I Comuni che adottino le varianti di adeguamento di cui al comma precedente sono tenuti alla pubblicazione dei relativi atti di adozione mediante affissione degli stessi all’Albo Pretorio.

Fino alla data di pubblicazione dell’atto di adozione della variante ai sensi del comma precedente, nelle aree di cui al primo comma non possono essere rilasciate concessioni, autorizzazioni, nullaosta o atti equivalenti, relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio, in assenza di una previa documentata valutazione della compatibilità dell’intervento con le condizioni di dissesto, effettuata a cura del richiedente, sulla base di idonea documentazione tecnica. Di tale valutazione terrà conto il Comune competente in sede di rilascio dei provvedimento suddetti, in modo da garantire la sicurezza dei singoli interventi edilizi ed infrastrutturali e il non aggravio del dissesto idrogeologico e del rischio presente. Del rilascio di detti provvedimenti il Comune dà altresì comunicazione alla Regione.

Dalla data del 1° ottobre 2003, i Comuni che non abbiano provveduto alla pubblicazione dell’atto di adozione delle varianti di adeguamento di cui al primo comma sono comunque tenuti a rispettare le prescrizioni di cui all’art.9 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Entro il 30 giugno 2004, l’Autorità di bacino provvede all’aggiornamento di cui al primo comma con deliberazione del Comitato Istituzionale ai sensi dell’articolo 1, comma 10, delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI, garantendone la pubblicità mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e l’affissione all’Albo Pretorio dei Comuni interessati”.


ART.2
Entro il 30 giugno 2004 l’Autorità di bacino provvederà a redigere il testo aggiornato ed unificato di cui all’art.16 della Deliberazione n.18 del 26 aprile 2001, comprendente le cartografie risultanti dall’aggiornamento di cui all’articolo precedente.

ART.3

Le Regioni rappresentate nel Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po provvedono alla tempestiva pubblicazione della presente Deliberazione sui rispettivi Bollettini Ufficiali.

ART.4

La presente Deliberazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la sua approvazione con DPCM.

Il nuovo testo dell’art.6 della Deliberazione del Comitato istituzionale n.18 del 26 aprile 2001 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del DPCM di cui al capoverso precedente.


Il Segretario Generale                Il Presidente
(Dott. Michele Presbitero)    (On. Altero Matteoli)